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Data Titolo Sezione Autore
04/08/2016 Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego

Records 1521 to 1530 of 2397
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Titolo: La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale   Data : 06/12/2016
La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale
Il 31.1.2017 scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV ed evitare così l'addebito del canone RAI per il 2017; tuttavia, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 5.12.2016, al fine di evitare eventuali addebiti in bolletta per il mese di gennaio con conseguente necessità di presentare un'istanza di rimborso, è preferibile presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 31.12.2016, in caso di invio telematico, ed entro il 20.12.2016 in caso di spedizione via posta.
Si ricorda che i titolari di utenza elettrica possono presentare la dichiarazione per segnalare la non detenzione di apparecchio TV da parte dei componenti della stessa famiglia anagrafica (con validità annuale) o, in alternativa, per segnalare che il canone non deve essere addebitato perché dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia.
La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.
Se non è possibile l'invio telematico, la dichiarazione sostitutiva, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Il modello può altresì essere firmato digitalmente e presentato via PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.12.2016 n. 228 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2016 - "Per il canone RAI, meglio anticipare la dichiarazione di non detenzione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego