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18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
12/07/2016 Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego

Records 1731 to 1740 of 2397
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Titolo: La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale   Data : 06/12/2016
La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale
Il 31.1.2017 scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV ed evitare così l'addebito del canone RAI per il 2017; tuttavia, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 5.12.2016, al fine di evitare eventuali addebiti in bolletta per il mese di gennaio con conseguente necessità di presentare un'istanza di rimborso, è preferibile presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 31.12.2016, in caso di invio telematico, ed entro il 20.12.2016 in caso di spedizione via posta.
Si ricorda che i titolari di utenza elettrica possono presentare la dichiarazione per segnalare la non detenzione di apparecchio TV da parte dei componenti della stessa famiglia anagrafica (con validità annuale) o, in alternativa, per segnalare che il canone non deve essere addebitato perché dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia.
La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.
Se non è possibile l'invio telematico, la dichiarazione sostitutiva, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Il modello può altresì essere firmato digitalmente e presentato via PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.12.2016 n. 228 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2016 - "Per il canone RAI, meglio anticipare la dichiarazione di non detenzione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego