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Data Titolo Sezione Autore
21/07/2015 Dal 1.1.2017 obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
21/07/2015 Sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
24/07/2015 Tassa sui condizionatori con potenza superiore a 12 Kw S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
24/07/2015 Un credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
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Titolo: La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale   Data : 06/12/2016
La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale
Il 31.1.2017 scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV ed evitare così l'addebito del canone RAI per il 2017; tuttavia, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 5.12.2016, al fine di evitare eventuali addebiti in bolletta per il mese di gennaio con conseguente necessità di presentare un'istanza di rimborso, è preferibile presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 31.12.2016, in caso di invio telematico, ed entro il 20.12.2016 in caso di spedizione via posta.
Si ricorda che i titolari di utenza elettrica possono presentare la dichiarazione per segnalare la non detenzione di apparecchio TV da parte dei componenti della stessa famiglia anagrafica (con validità annuale) o, in alternativa, per segnalare che il canone non deve essere addebitato perché dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia.
La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.
Se non è possibile l'invio telematico, la dichiarazione sostitutiva, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Il modello può altresì essere firmato digitalmente e presentato via PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.12.2016 n. 228 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2016 - "Per il canone RAI, meglio anticipare la dichiarazione di non detenzione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego