Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
28/02/2019 Agenzia delle Entrate - Proroga all’8 marzo per gli amministratori di condominio S.M.Perego
09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
27/10/2016 Agenzia delle Entrate In arrivo altre 156.000 lettere di adesione all’adeguamento per l’anno 2015 S.M.Perego
18/02/2019 Agenzia delle Entrate In arrivo nuovi avvisi di anomalia S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate On line il modello per la Dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
05/04/2017 Agenzia delle Entrate Pubblicato il software GERICO 2017 definitivo “forse”! S.M.Perego

Records 71 to 80 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale   Data : 06/12/2016
La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale
Il 31.1.2017 scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV ed evitare così l'addebito del canone RAI per il 2017; tuttavia, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 5.12.2016, al fine di evitare eventuali addebiti in bolletta per il mese di gennaio con conseguente necessità di presentare un'istanza di rimborso, è preferibile presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 31.12.2016, in caso di invio telematico, ed entro il 20.12.2016 in caso di spedizione via posta.
Si ricorda che i titolari di utenza elettrica possono presentare la dichiarazione per segnalare la non detenzione di apparecchio TV da parte dei componenti della stessa famiglia anagrafica (con validità annuale) o, in alternativa, per segnalare che il canone non deve essere addebitato perché dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia.
La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.
Se non è possibile l'invio telematico, la dichiarazione sostitutiva, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Il modello può altresì essere firmato digitalmente e presentato via PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.12.2016 n. 228 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2016 - "Per il canone RAI, meglio anticipare la dichiarazione di non detenzione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego