Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro   Data : 06/12/2016
F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro
L'art. 7-quater co. 31 del DL 193/2016, come convertito dalla L. 225/2016, ha soppresso l'obbligo di utilizzare l'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000,00 euro da parte delle persone fisiche non titolari di partita IVA (art. 11 co. 2, lett. c) del DL 66/2014); tali soggetti, pertanto, dal 3.12.2016, possono utilizzare i modelli di pagamento F24 cartacei, per qualunque importo, purché non contengano compensazione con altri crediti tributari o contributivi. Dall'1.10.2014, infatti, il pagamento dei modelli F24 che riportano crediti in compensazione può essere effettuato solo in via telematica.
I titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad usare il modello F24 telematico per tutti i pagamenti dall'1.1.2007 e, nel caso di compensazione dei crediti IVA (annuali o dei primi tre trimestri), per importi superiori a 5.000,00 euro annui (10.000,00 euro fino al 31.3.2012) possono usare solo i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e non quelli bancari o postali (art. 37 co. 49 e 49-bis del DL 223/2006). Inoltre, dall'1.10.2014, i titolari di partita IVA possono usare solo i servizi online dell'Agenzia delle Entrate (es. Entratel) per tutti gli F24 con "saldo finale" pari a zero (per effetto delle compensazioni effettuate), anche se il credito IVA compensabile non supera i 5.000,00 euro (art. 11 co. 2 della lett. a) del DL 66/2014).
Fonte: Novità del DL 193/2016 convertito; art. 7 quater DL 22.10.2016 n. 193– Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego