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27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
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18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
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22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro   Data : 06/12/2016
F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro
L'art. 7-quater co. 31 del DL 193/2016, come convertito dalla L. 225/2016, ha soppresso l'obbligo di utilizzare l'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000,00 euro da parte delle persone fisiche non titolari di partita IVA (art. 11 co. 2, lett. c) del DL 66/2014); tali soggetti, pertanto, dal 3.12.2016, possono utilizzare i modelli di pagamento F24 cartacei, per qualunque importo, purché non contengano compensazione con altri crediti tributari o contributivi. Dall'1.10.2014, infatti, il pagamento dei modelli F24 che riportano crediti in compensazione può essere effettuato solo in via telematica.
I titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad usare il modello F24 telematico per tutti i pagamenti dall'1.1.2007 e, nel caso di compensazione dei crediti IVA (annuali o dei primi tre trimestri), per importi superiori a 5.000,00 euro annui (10.000,00 euro fino al 31.3.2012) possono usare solo i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e non quelli bancari o postali (art. 37 co. 49 e 49-bis del DL 223/2006). Inoltre, dall'1.10.2014, i titolari di partita IVA possono usare solo i servizi online dell'Agenzia delle Entrate (es. Entratel) per tutti gli F24 con "saldo finale" pari a zero (per effetto delle compensazioni effettuate), anche se il credito IVA compensabile non supera i 5.000,00 euro (art. 11 co. 2 della lett. a) del DL 66/2014).
Fonte: Novità del DL 193/2016 convertito; art. 7 quater DL 22.10.2016 n. 193– Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego