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Data Titolo Sezione Autore
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego
13/03/2017 Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti S.M.Perego
10/03/2017 Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro S.M.Perego
10/03/2017 L’INPS fornisce chiarimenti per la compilazione dell'elemento "ForzaAziendale" S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego

Records 1051 to 1060 of 2397
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Titolo: All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni   Data : 06/12/2016
All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni
L'art. 7-quater della L. 1.12.2016 n. 225, di conversione del DL 193/2016, ha introdotto alcune misure di semplificazione nel campo immobiliare.
La prima novità riguarda la cedolare secca: è stato previsto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, in relazione a contratti per i quali l'opzione per l'imposizione sostitutiva fosse stata espressa validamente in sede di registrazione del contratto, non comporta la revoca del regime sostitutivo, a condizione che il contribuente abbia tenuto un comportamento "coerente" corrispondendo l'imposta sostitutiva alle scadenze previste e compilando il quadro corretto della dichiarazione dei redditi.
D'altro canto, però, viene prevista una specifica sanzione, da applicare in caso di mancata comunicazione della proroga, pari a 100,00 euro se il ritardo è pari o superiore a 30 giorni e pari a 50,00 euro se il ritardo non supera 30 giorni. In breve, dall'omissione formale della comunicazione derivano mere conseguenze sanzionatorie, ma non si perde il beneficio dell'imposizione sostitutiva.
Ancora, la citata norma ha escluso l'indicazione nel quadro RW degli immobili esteri, se non sono intervenute variazioni, lasciando, però, fermo l'obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti relativi all'IVIE dovuta.
Fonte: Novità del DL 193/2016 convertito; art. 7 quater, commi 24 e 26, DL 22.10.2016 n. 193– Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego