Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
10/04/2017 Una nuova Circolare su iper-ammortamenti S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
23/01/2017 Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego
23/01/2017 In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni   Data : 06/12/2016
All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni
L'art. 7-quater della L. 1.12.2016 n. 225, di conversione del DL 193/2016, ha introdotto alcune misure di semplificazione nel campo immobiliare.
La prima novità riguarda la cedolare secca: è stato previsto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, in relazione a contratti per i quali l'opzione per l'imposizione sostitutiva fosse stata espressa validamente in sede di registrazione del contratto, non comporta la revoca del regime sostitutivo, a condizione che il contribuente abbia tenuto un comportamento "coerente" corrispondendo l'imposta sostitutiva alle scadenze previste e compilando il quadro corretto della dichiarazione dei redditi.
D'altro canto, però, viene prevista una specifica sanzione, da applicare in caso di mancata comunicazione della proroga, pari a 100,00 euro se il ritardo è pari o superiore a 30 giorni e pari a 50,00 euro se il ritardo non supera 30 giorni. In breve, dall'omissione formale della comunicazione derivano mere conseguenze sanzionatorie, ma non si perde il beneficio dell'imposizione sostitutiva.
Ancora, la citata norma ha escluso l'indicazione nel quadro RW degli immobili esteri, se non sono intervenute variazioni, lasciando, però, fermo l'obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti relativi all'IVIE dovuta.
Fonte: Novità del DL 193/2016 convertito; art. 7 quater, commi 24 e 26, DL 22.10.2016 n. 193– Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego