Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/04/2018 Gli intermediari ancora esclusi dai dati sulle precompilate S.M.Perego
09/04/2018 Per i soggetti affetti da DSA aumentano le detrazioni IRPEF S.M.Perego
16/04/2018 Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento S.M.Perego
09/04/2018 Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici S.M.Perego
16/04/2018 Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
10/04/2018 Inizia la campagna dei 730/2018 S.M.Perego
10/04/2018 Distribuita gratuitamente da Assosoftware la lettura dei file XLM S.M.Perego
10/04/2018 On line un glossario di attività edilizia libera S.M.Perego
11/04/2018 Disponibili le disposizioni attuative in materia di Gruppo IVA S.M.Perego
11/04/2018 In arrivo i questionari sull’omesso quadro RW S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni   Data : 06/12/2016
All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni
L'art. 7-quater della L. 1.12.2016 n. 225, di conversione del DL 193/2016, ha introdotto alcune misure di semplificazione nel campo immobiliare.
La prima novità riguarda la cedolare secca: è stato previsto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, in relazione a contratti per i quali l'opzione per l'imposizione sostitutiva fosse stata espressa validamente in sede di registrazione del contratto, non comporta la revoca del regime sostitutivo, a condizione che il contribuente abbia tenuto un comportamento "coerente" corrispondendo l'imposta sostitutiva alle scadenze previste e compilando il quadro corretto della dichiarazione dei redditi.
D'altro canto, però, viene prevista una specifica sanzione, da applicare in caso di mancata comunicazione della proroga, pari a 100,00 euro se il ritardo è pari o superiore a 30 giorni e pari a 50,00 euro se il ritardo non supera 30 giorni. In breve, dall'omissione formale della comunicazione derivano mere conseguenze sanzionatorie, ma non si perde il beneficio dell'imposizione sostitutiva.
Ancora, la citata norma ha escluso l'indicazione nel quadro RW degli immobili esteri, se non sono intervenute variazioni, lasciando, però, fermo l'obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti relativi all'IVIE dovuta.
Fonte: Novità del DL 193/2016 convertito; art. 7 quater, commi 24 e 26, DL 22.10.2016 n. 193– Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego