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Data Titolo Sezione Autore
01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego

Records 391 to 400 of 2397
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Titolo: All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni   Data : 06/12/2016
All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni
L'art. 7-quater della L. 1.12.2016 n. 225, di conversione del DL 193/2016, ha introdotto alcune misure di semplificazione nel campo immobiliare.
La prima novità riguarda la cedolare secca: è stato previsto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, in relazione a contratti per i quali l'opzione per l'imposizione sostitutiva fosse stata espressa validamente in sede di registrazione del contratto, non comporta la revoca del regime sostitutivo, a condizione che il contribuente abbia tenuto un comportamento "coerente" corrispondendo l'imposta sostitutiva alle scadenze previste e compilando il quadro corretto della dichiarazione dei redditi.
D'altro canto, però, viene prevista una specifica sanzione, da applicare in caso di mancata comunicazione della proroga, pari a 100,00 euro se il ritardo è pari o superiore a 30 giorni e pari a 50,00 euro se il ritardo non supera 30 giorni. In breve, dall'omissione formale della comunicazione derivano mere conseguenze sanzionatorie, ma non si perde il beneficio dell'imposizione sostitutiva.
Ancora, la citata norma ha escluso l'indicazione nel quadro RW degli immobili esteri, se non sono intervenute variazioni, lasciando, però, fermo l'obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti relativi all'IVIE dovuta.
Fonte: Novità del DL 193/2016 convertito; art. 7 quater, commi 24 e 26, DL 22.10.2016 n. 193– Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego