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25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA   Data : 07/12/2016
Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA
Con la ris. n. 112 pubblicata ieri, 6.12.2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il visto di conformità apposto dal professionista abilitato in riferimento a una richiesta di rimborso IVA non corredata da garanzia non risulta inefficace per il fatto che il professionista stesso ha stipulato una polizza assicurativa afferente alla responsabilità civile con un massimale inferiore all’ammontare del rimborso richiesto. Pertanto, il soggetto passivo istante non può essere obbligato a presentare la garanzia ai sensi dell’art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72, salvo che si verifichi una delle situazioni di rischio di cui al comma 4 della medesima disposizione.
L’Agenzia precisa che il visto di conformità è disciplinato dall’art. 22 del DM 164/99, in base al quale i professionisti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile volta a garantire potenziali danni arrecati ai contribuenti per i quali si è rilasciato il visto, nonché per eventuali sanzioni amministrative inflitte al professionista. Tuttavia, il decreto citato non prevede alcuna correlazione tra l’importo oggetto di rimborso e il massimale della polizza assicurativa.
Pertanto, una conclusione diversa da quella espressa dall’Agenzia comporterebbe un ulteriore onere di garanzia in capo al professionista, il quale sarebbe costretto a stipulare polizze assicurative proporzionali ai rimborsi dei propri clienti, oltre a contraddire la ratio delle modifiche recentemente introdotte in materia di rimborsi, che hanno previsto la soppressione generalizzata dell’obbligo di presentazione della garanzia.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 6.12.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "Visto di conformità valido anche se la polizza non copre l’intero rimborso IVA" - Rossi - Riva
Sezione:   Autore : S.M.Perego