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Data Titolo Sezione Autore
20/10/2015 Proroghe previste nel 2016 alla detrazione del 50% e 65% S.M.Perego
20/10/2015 Ancora possibile l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
20/10/2015 In attesa di pubblicazione le modalità di richiesta del credito d’imposta per il ricorso all’arbitrato S.M.Perego
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
21/10/2015 Nessun aumento nel 2016 al contributo INPS ex L. 335/95 S.M.Perego
22/10/2015 Si applica sempre il “Favor rei” al diritto penale tributario S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
22/10/2015 FAQ sul nuovo APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego

Records 441 to 450 of 2397
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Titolo: Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA   Data : 07/12/2016
Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA
Con la ris. n. 112 pubblicata ieri, 6.12.2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il visto di conformità apposto dal professionista abilitato in riferimento a una richiesta di rimborso IVA non corredata da garanzia non risulta inefficace per il fatto che il professionista stesso ha stipulato una polizza assicurativa afferente alla responsabilità civile con un massimale inferiore all’ammontare del rimborso richiesto. Pertanto, il soggetto passivo istante non può essere obbligato a presentare la garanzia ai sensi dell’art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72, salvo che si verifichi una delle situazioni di rischio di cui al comma 4 della medesima disposizione.
L’Agenzia precisa che il visto di conformità è disciplinato dall’art. 22 del DM 164/99, in base al quale i professionisti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile volta a garantire potenziali danni arrecati ai contribuenti per i quali si è rilasciato il visto, nonché per eventuali sanzioni amministrative inflitte al professionista. Tuttavia, il decreto citato non prevede alcuna correlazione tra l’importo oggetto di rimborso e il massimale della polizza assicurativa.
Pertanto, una conclusione diversa da quella espressa dall’Agenzia comporterebbe un ulteriore onere di garanzia in capo al professionista, il quale sarebbe costretto a stipulare polizze assicurative proporzionali ai rimborsi dei propri clienti, oltre a contraddire la ratio delle modifiche recentemente introdotte in materia di rimborsi, che hanno previsto la soppressione generalizzata dell’obbligo di presentazione della garanzia.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 6.12.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "Visto di conformità valido anche se la polizza non copre l’intero rimborso IVA" - Rossi - Riva
Sezione:   Autore : S.M.Perego