Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/11/2018 Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
03/12/2018 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego
21/12/2018 Aggiornate le tabelle ACI per il 2019 S.M.Perego
08/12/2018 Quale detrazione per gli infissi tra gli oneri detraibili S.M.Perego
20/12/2018 Trasmissione telematica dei corrispettivi all’ultima chiamata S.M.Perego

Records 2091 to 2100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia   Data : 07/12/2016
Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
Ai fini IRAP, il trattamento dell'indennità suppletiva di clientela in capo all'agente dipende dalla natura giuridica da quest'ultimo rivestita.
Se l'agente è un imprenditore individuale o una società di persone che non ha optato per la determinazione della base imponibile in base al bilancio, è ragionevole ritenere che l'indennità non concorra alla formazione della base imponibile.
In questo senso depone il tenore letterale dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, che non sancisce più - a differenza del passato - l'inapplicabilità dell'art. 56 co. 3 lett. a) del TUIR, ai sensi del quale sono escluse dalla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche (nonché delle società di persone), in quanto rientranti tra gli altri redditi di lavoro autonomo (ex art. 53 co. 2 lett. e) del TUIR) e, di regola, soggette a tassazione separata (ex art. 17 co. 1 lett. d) del TUIR).
Ove l'agente rivesta la natura di società di capitali (o si tratti di soggetto IRPEF che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 5-bis co. 2 del DLgs. 446/97), il provento concorre alla formazione della base imponibile per l'importo stanziato nella voce A.1 o A.5 del Conto economico (ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "FIRR degli agenti persone fisiche e società di persone con dubbio IRAP" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego