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Data Titolo Sezione Autore
30/09/2016 Ulteriori informazioni disponibili all’intermediario nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
28/04/2015 Ulteriori novità sulle detrazioni per carichi di famiglia S.M.Perego
11/03/2016 Ulteriori risposte sul Reverse charge S.M.Perego
30/11/2016 Ulteriormente aggiornate le specifiche tecniche dei distributori automatici S.M.Perego
15/12/2016 Ulteriormente ridotto il tasso di interesse dall'1.1.2017 S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
28/09/2015 Ultimi controlli sulle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
24/07/2015 Un credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego

Records 2361 to 2370 of 2397
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Titolo: Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia   Data : 07/12/2016
Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
Ai fini IRAP, il trattamento dell'indennità suppletiva di clientela in capo all'agente dipende dalla natura giuridica da quest'ultimo rivestita.
Se l'agente è un imprenditore individuale o una società di persone che non ha optato per la determinazione della base imponibile in base al bilancio, è ragionevole ritenere che l'indennità non concorra alla formazione della base imponibile.
In questo senso depone il tenore letterale dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, che non sancisce più - a differenza del passato - l'inapplicabilità dell'art. 56 co. 3 lett. a) del TUIR, ai sensi del quale sono escluse dalla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche (nonché delle società di persone), in quanto rientranti tra gli altri redditi di lavoro autonomo (ex art. 53 co. 2 lett. e) del TUIR) e, di regola, soggette a tassazione separata (ex art. 17 co. 1 lett. d) del TUIR).
Ove l'agente rivesta la natura di società di capitali (o si tratti di soggetto IRPEF che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 5-bis co. 2 del DLgs. 446/97), il provento concorre alla formazione della base imponibile per l'importo stanziato nella voce A.1 o A.5 del Conto economico (ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "FIRR degli agenti persone fisiche e società di persone con dubbio IRAP" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego