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29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
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Titolo: Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia   Data : 07/12/2016
Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
Ai fini IRAP, il trattamento dell'indennità suppletiva di clientela in capo all'agente dipende dalla natura giuridica da quest'ultimo rivestita.
Se l'agente è un imprenditore individuale o una società di persone che non ha optato per la determinazione della base imponibile in base al bilancio, è ragionevole ritenere che l'indennità non concorra alla formazione della base imponibile.
In questo senso depone il tenore letterale dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, che non sancisce più - a differenza del passato - l'inapplicabilità dell'art. 56 co. 3 lett. a) del TUIR, ai sensi del quale sono escluse dalla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche (nonché delle società di persone), in quanto rientranti tra gli altri redditi di lavoro autonomo (ex art. 53 co. 2 lett. e) del TUIR) e, di regola, soggette a tassazione separata (ex art. 17 co. 1 lett. d) del TUIR).
Ove l'agente rivesta la natura di società di capitali (o si tratti di soggetto IRPEF che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 5-bis co. 2 del DLgs. 446/97), il provento concorre alla formazione della base imponibile per l'importo stanziato nella voce A.1 o A.5 del Conto economico (ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "FIRR degli agenti persone fisiche e società di persone con dubbio IRAP" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego