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16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego
16/12/2015 INPS Commercianti la Corte di Appello di Milano interviene nuovamente sugli obblighi di un amministratore di Srl S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
18/01/2016 Approvazione definitiva dei modelli IVA 2016 S.M.Perego
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego

Records 751 to 760 of 2397
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Titolo: Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia   Data : 07/12/2016
Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
Ai fini IRAP, il trattamento dell'indennità suppletiva di clientela in capo all'agente dipende dalla natura giuridica da quest'ultimo rivestita.
Se l'agente è un imprenditore individuale o una società di persone che non ha optato per la determinazione della base imponibile in base al bilancio, è ragionevole ritenere che l'indennità non concorra alla formazione della base imponibile.
In questo senso depone il tenore letterale dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, che non sancisce più - a differenza del passato - l'inapplicabilità dell'art. 56 co. 3 lett. a) del TUIR, ai sensi del quale sono escluse dalla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche (nonché delle società di persone), in quanto rientranti tra gli altri redditi di lavoro autonomo (ex art. 53 co. 2 lett. e) del TUIR) e, di regola, soggette a tassazione separata (ex art. 17 co. 1 lett. d) del TUIR).
Ove l'agente rivesta la natura di società di capitali (o si tratti di soggetto IRPEF che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 5-bis co. 2 del DLgs. 446/97), il provento concorre alla formazione della base imponibile per l'importo stanziato nella voce A.1 o A.5 del Conto economico (ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "FIRR degli agenti persone fisiche e società di persone con dubbio IRAP" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego