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Data Titolo Sezione Autore
04/02/2016 I comodati verbali si possono registrare sino al 1° marzo 2016 S.M.Perego
05/02/2016 Nessuna imposta di registro in caso di accordo di riduzione del canone di locazione S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
05/02/2016 Autoliquidazione INAIL S.M.Perego
05/02/2016 Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio – NASpI - Messaggio INPS 4.2.2016 n. 494 S.M.Perego
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
08/02/2016 Il 730 Precompilato con crediti oltre i 4000 euro è sempre soggetto al controllo dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
08/02/2016 Imposta di Registro agevolata per i leasing “Prima casa” S.M.Perego

Records 761 to 770 of 2397
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Titolo: Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia   Data : 07/12/2016
Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
Ai fini IRAP, il trattamento dell'indennità suppletiva di clientela in capo all'agente dipende dalla natura giuridica da quest'ultimo rivestita.
Se l'agente è un imprenditore individuale o una società di persone che non ha optato per la determinazione della base imponibile in base al bilancio, è ragionevole ritenere che l'indennità non concorra alla formazione della base imponibile.
In questo senso depone il tenore letterale dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, che non sancisce più - a differenza del passato - l'inapplicabilità dell'art. 56 co. 3 lett. a) del TUIR, ai sensi del quale sono escluse dalla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche (nonché delle società di persone), in quanto rientranti tra gli altri redditi di lavoro autonomo (ex art. 53 co. 2 lett. e) del TUIR) e, di regola, soggette a tassazione separata (ex art. 17 co. 1 lett. d) del TUIR).
Ove l'agente rivesta la natura di società di capitali (o si tratti di soggetto IRPEF che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 5-bis co. 2 del DLgs. 446/97), il provento concorre alla formazione della base imponibile per l'importo stanziato nella voce A.1 o A.5 del Conto economico (ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "FIRR degli agenti persone fisiche e società di persone con dubbio IRAP" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego