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04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
15/10/2015 La seconda rata degli acconti 2015 alla verifica S.M.Perego
25/11/2016 La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
22/09/2015 La suddivisione dei costi nel quadro RE e nel quadro G degli studi di settore S.M.Perego
12/11/2015 La superficie catastale rileva per il calcoli delle imposte S.M.Perego
21/04/2017 La Suprema Corte interviene nel rapporto tra amministratori e società S.M.Perego

Records 1391 to 1400 of 2397
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Titolo: Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda   Data : 07/12/2016
Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda
La Corte di Cassazione, con sentenza 6.12.2016 n. 24923, ha affermato che può essere riconosciuto al cessionario il diritto al rimborso dell'IVA nel caso in cui la cessione di diversi beni strumentali sia riqualificata dagli Uffici in un'operazione di cessione d'azienda (cessione irrilevante ai fini IVA e soggetta ad imposta di registro).
In termini generali, è il solo cedente il soggetto legittimato al rimborso della maggiore IVA applicata, instaurandosi tra cedente e cessionario il solo rapporto di rivalsa di cui all'art. 18 del DPR 633/72. Come già affermato in precedenti pronunce, infatti, l'Amministrazione finanziaria rislta estranea al rapporto che intercorre tra cedente e cessionario (cfr. ex multis, Cass. n. 4020/2012).
Secondo quanto affermato con Cass. 6.12.2016 n. 24923, però, il rapporto tra cessionario e Amministrazione verrebbe a ristabilirsi in tutte le circostanze in cui l'IVA erroneamente addebitata in rivalsa sia afferente all'acquisto di beni (e/o servizi) destinati all'attività economica, con riflessi sull'imposta indicata in sede di dichiarazione annuale, emergendo il diritto alla detrazione della stessa. Di conseguenza, in questi casi, discenderebbe in capo al cessionario dell'operazione il diritto al rimborso diretto nei confronti dell'Erario (in precedenza, cfr. Cass. 17169/2015).
Fonte: Cass. 6.12.2016 n. 24923 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "Rimborso IVA al cessionario se il Fisco riqualifica in cessione d’azienda" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego