Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
17/11/2014 Calcolo saldo IMU terreni montani e collinari news S.M.Perego
22/05/2018 Caldaie in detrazioni al 50% senza possibilità di dichiarazione all’ENEA S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
04/04/2016 Cambiano le detrazioni per spese scolastiche in Unico PF 20126 e nel 730 S.M.Perego
02/02/2009 Cambio password Entratel news Agenzia delle Entrate
27/02/2017 Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV S.M.Perego
10/11/2014 Cedolare secca - acconti al 1.12.2014 news S.M.Perego
27/05/2011 Cedolare secca - Codici tributo news S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda   Data : 07/12/2016
Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda
La Corte di Cassazione, con sentenza 6.12.2016 n. 24923, ha affermato che può essere riconosciuto al cessionario il diritto al rimborso dell'IVA nel caso in cui la cessione di diversi beni strumentali sia riqualificata dagli Uffici in un'operazione di cessione d'azienda (cessione irrilevante ai fini IVA e soggetta ad imposta di registro).
In termini generali, è il solo cedente il soggetto legittimato al rimborso della maggiore IVA applicata, instaurandosi tra cedente e cessionario il solo rapporto di rivalsa di cui all'art. 18 del DPR 633/72. Come già affermato in precedenti pronunce, infatti, l'Amministrazione finanziaria rislta estranea al rapporto che intercorre tra cedente e cessionario (cfr. ex multis, Cass. n. 4020/2012).
Secondo quanto affermato con Cass. 6.12.2016 n. 24923, però, il rapporto tra cessionario e Amministrazione verrebbe a ristabilirsi in tutte le circostanze in cui l'IVA erroneamente addebitata in rivalsa sia afferente all'acquisto di beni (e/o servizi) destinati all'attività economica, con riflessi sull'imposta indicata in sede di dichiarazione annuale, emergendo il diritto alla detrazione della stessa. Di conseguenza, in questi casi, discenderebbe in capo al cessionario dell'operazione il diritto al rimborso diretto nei confronti dell'Erario (in precedenza, cfr. Cass. 17169/2015).
Fonte: Cass. 6.12.2016 n. 24923 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "Rimborso IVA al cessionario se il Fisco riqualifica in cessione d’azienda" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego