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18/03/2015 Elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF per l’anno 2015 news S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
01/12/2015 Eliminato Hong Kong dalla black list S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
30/03/2017 Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
04/04/2017 Entro il 10 aprile le domande per il credito d’imposta sulla negoziazione assistita S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
15/10/2015 Entro il 10.11.2015 è possibile regolarizzare il visto infedele sul 730/2015 S.M.Perego

Records 621 to 630 of 2397
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Titolo: Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda   Data : 07/12/2016
Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda
La Corte di Cassazione, con sentenza 6.12.2016 n. 24923, ha affermato che può essere riconosciuto al cessionario il diritto al rimborso dell'IVA nel caso in cui la cessione di diversi beni strumentali sia riqualificata dagli Uffici in un'operazione di cessione d'azienda (cessione irrilevante ai fini IVA e soggetta ad imposta di registro).
In termini generali, è il solo cedente il soggetto legittimato al rimborso della maggiore IVA applicata, instaurandosi tra cedente e cessionario il solo rapporto di rivalsa di cui all'art. 18 del DPR 633/72. Come già affermato in precedenti pronunce, infatti, l'Amministrazione finanziaria rislta estranea al rapporto che intercorre tra cedente e cessionario (cfr. ex multis, Cass. n. 4020/2012).
Secondo quanto affermato con Cass. 6.12.2016 n. 24923, però, il rapporto tra cessionario e Amministrazione verrebbe a ristabilirsi in tutte le circostanze in cui l'IVA erroneamente addebitata in rivalsa sia afferente all'acquisto di beni (e/o servizi) destinati all'attività economica, con riflessi sull'imposta indicata in sede di dichiarazione annuale, emergendo il diritto alla detrazione della stessa. Di conseguenza, in questi casi, discenderebbe in capo al cessionario dell'operazione il diritto al rimborso diretto nei confronti dell'Erario (in precedenza, cfr. Cass. 17169/2015).
Fonte: Cass. 6.12.2016 n. 24923 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "Rimborso IVA al cessionario se il Fisco riqualifica in cessione d’azienda" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego