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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24%   Data : 09/12/2016
Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24%
La legge di bilancio 2017 (approvata in via definitiva dal Parlamento) ha introdotto l'art. 55-bis del TUIR che disciplina il regime dell'IRI, ossia dell'imposta sul reddito di impresa che potrà essere applicata dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali (snc e sas) in regime di contabilità ordinaria.
Optando per questo regime, il reddito di impresa è escluso dalla formazione del reddito complessivo prodotto e viene assoggettato a tassazione separata del 24%. Infatti, in tale circostanza, non si applica l'art. 5 del TUIR che prevede la tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società di persone.
Quando l'imprenditore o i soci preleveranno le somme già assoggettate a IRI dai conti dell'impresa, queste somme avranno ancora natura di reddito di impresa e concorreranno a formare integralmente il reddito complessivo personale dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa familiare o dei soci. Gli eventuali prelievi, quindi, non seguono le regole dei redditi di capitale e non beneficiano dell'imponibilità del 49,72%.
L'opzione ha durata per cinque periodi di imposta ed è rinnovabile (la norma non dice se per un anno o per un ulteriore quinquennio).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego