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27/02/2017 Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV S.M.Perego
02/03/2017 Nuova classificazione sismica degli edifici S.M.Perego
02/03/2017 L’INPS interviene sull’”Incentivo: Occupazione Giovani Occupazione Sud” S.M.Perego
02/03/2017 Nuova modifica alle istruzione del Mod. 730/2017 S.M.Perego
02/03/2017 Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017 S.M.Perego
03/03/2017 La dichiarazione telematica della Tobin TAx prorogata al 31 maggio 2017 S.M.Perego
03/03/2017 Scade oggi l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017 S.M.Perego
03/03/2017 Scade oggi l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017 S.M.Perego
06/03/2017 Al 30.4.2017 l’opzione dei lavoratori residenti all'estero S.M.Perego

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Titolo: Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24%   Data : 09/12/2016
Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24%
La legge di bilancio 2017 (approvata in via definitiva dal Parlamento) ha introdotto l'art. 55-bis del TUIR che disciplina il regime dell'IRI, ossia dell'imposta sul reddito di impresa che potrà essere applicata dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali (snc e sas) in regime di contabilità ordinaria.
Optando per questo regime, il reddito di impresa è escluso dalla formazione del reddito complessivo prodotto e viene assoggettato a tassazione separata del 24%. Infatti, in tale circostanza, non si applica l'art. 5 del TUIR che prevede la tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società di persone.
Quando l'imprenditore o i soci preleveranno le somme già assoggettate a IRI dai conti dell'impresa, queste somme avranno ancora natura di reddito di impresa e concorreranno a formare integralmente il reddito complessivo personale dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa familiare o dei soci. Gli eventuali prelievi, quindi, non seguono le regole dei redditi di capitale e non beneficiano dell'imponibilità del 49,72%.
L'opzione ha durata per cinque periodi di imposta ed è rinnovabile (la norma non dice se per un anno o per un ulteriore quinquennio).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego