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21/03/2018 Nuovi adempimenti catastali S.M.Perego
21/03/2018 Ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica S.M.Perego
21/03/2018 Responsabilità solidale tra committente e appaltatore S.M.Perego
21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
26/03/2018 INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè") S.M.Perego
26/03/2018 Nuovo modello per la “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche” S.M.Perego
26/03/2018 Scade oggi la trasmissione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/03/2018 Previsti i primi adempimenti sulla fatturazione elettronica B&C S.M.Perego
27/03/2018 Street food esteso anche al settore agricolo S.M.Perego
27/03/2018 Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD S.M.Perego

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Titolo: Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24%   Data : 09/12/2016
Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24%
La legge di bilancio 2017 (approvata in via definitiva dal Parlamento) ha introdotto l'art. 55-bis del TUIR che disciplina il regime dell'IRI, ossia dell'imposta sul reddito di impresa che potrà essere applicata dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali (snc e sas) in regime di contabilità ordinaria.
Optando per questo regime, il reddito di impresa è escluso dalla formazione del reddito complessivo prodotto e viene assoggettato a tassazione separata del 24%. Infatti, in tale circostanza, non si applica l'art. 5 del TUIR che prevede la tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società di persone.
Quando l'imprenditore o i soci preleveranno le somme già assoggettate a IRI dai conti dell'impresa, queste somme avranno ancora natura di reddito di impresa e concorreranno a formare integralmente il reddito complessivo personale dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa familiare o dei soci. Gli eventuali prelievi, quindi, non seguono le regole dei redditi di capitale e non beneficiano dell'imponibilità del 49,72%.
L'opzione ha durata per cinque periodi di imposta ed è rinnovabile (la norma non dice se per un anno o per un ulteriore quinquennio).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego