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Data Titolo Sezione Autore
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
23/05/2019 Innalzato il valore per le fatture elettroniche semplificate S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
30/05/2019 Corrispettivi elettronici - Tutto pronto - Si parte il 1° luglio senza proroghe S.M.Perego
30/05/2019 Parte la fattura elettronica semplificata per importi sino a 400 euro S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego

Records 2331 to 2340 of 2397
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Titolo: Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24%   Data : 09/12/2016
Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24%
La legge di bilancio 2017 (approvata in via definitiva dal Parlamento) ha introdotto l'art. 55-bis del TUIR che disciplina il regime dell'IRI, ossia dell'imposta sul reddito di impresa che potrà essere applicata dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali (snc e sas) in regime di contabilità ordinaria.
Optando per questo regime, il reddito di impresa è escluso dalla formazione del reddito complessivo prodotto e viene assoggettato a tassazione separata del 24%. Infatti, in tale circostanza, non si applica l'art. 5 del TUIR che prevede la tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società di persone.
Quando l'imprenditore o i soci preleveranno le somme già assoggettate a IRI dai conti dell'impresa, queste somme avranno ancora natura di reddito di impresa e concorreranno a formare integralmente il reddito complessivo personale dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa familiare o dei soci. Gli eventuali prelievi, quindi, non seguono le regole dei redditi di capitale e non beneficiano dell'imponibilità del 49,72%.
L'opzione ha durata per cinque periodi di imposta ed è rinnovabile (la norma non dice se per un anno o per un ulteriore quinquennio).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego