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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24%   Data : 09/12/2016
Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24%
La legge di bilancio 2017 (approvata in via definitiva dal Parlamento) ha introdotto l'art. 55-bis del TUIR che disciplina il regime dell'IRI, ossia dell'imposta sul reddito di impresa che potrà essere applicata dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali (snc e sas) in regime di contabilità ordinaria.
Optando per questo regime, il reddito di impresa è escluso dalla formazione del reddito complessivo prodotto e viene assoggettato a tassazione separata del 24%. Infatti, in tale circostanza, non si applica l'art. 5 del TUIR che prevede la tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società di persone.
Quando l'imprenditore o i soci preleveranno le somme già assoggettate a IRI dai conti dell'impresa, queste somme avranno ancora natura di reddito di impresa e concorreranno a formare integralmente il reddito complessivo personale dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa familiare o dei soci. Gli eventuali prelievi, quindi, non seguono le regole dei redditi di capitale e non beneficiano dell'imponibilità del 49,72%.
L'opzione ha durata per cinque periodi di imposta ed è rinnovabile (la norma non dice se per un anno o per un ulteriore quinquennio).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego