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05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego
05/04/2017 Chiarimenti su super-ammortamenti e iper-ammortamenti in una nuova circolare S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
05/04/2017 Rimandata la disponibilità del Mod. 730 Precompilato S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
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Titolo: Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise   Data : 09/12/2016
Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise
La nota Agenzia delle Dogane, pubblicata il 7.12.2016, esamina le modifiche introdotte in materia di accise dal DL 22.10.2016 n. 193 convertito.
Nello specifico, l'art. 4-ter del decreto apporta modifiche al DLgs. 504/95, disponendo, fra l'altro, l'introduzione, nel sistema delle accise, dell'istituto della rateizzazione del debito d'imposta, che consente ai titolari del deposito fiscale di prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, in condizioni di difficoltà economica, di richiedere la rateizzazione del proprio debito d'imposta entro la scadenza del termine di pagamento. Si demanda ad un successivo decreto del MEF la definizione delle modalità e condizioni operative.
Fra le altre novità, si evidenzia il riordino del regime autorizzatorio dei depositi fiscali nel settore dei prodotti alcolici. Si prevedono, infatti, procedure di rilascio dell'autorizzazione modulate in ragione della configurazione impiantistica e delle esigenze di tutela fiscale, tenendo conto delle distinte attività di produzione o di mero stoccaggio dei prodotti. In particolare, si chiarisce che il deposito fiscale può essere autorizzato anche per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa laddove, oltre al requisito della funzionalità degli impianti, l'autorizzazione è subordinata anche alla presenza di adeguate esigenze economiche.
Infine, l'art. 5-bis del DL 193/2016 prevede che l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire mediante transazione, entro il 30.9.2017, le liti fiscali pendenti al 3.12.2016 e aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, a condizione che le imposte oggetto del contenzioso si riferiscano a fatti verificatisi anteriormente all'1.4.2010. Al fine di estinguere la pretesa tributaria, in tal caso, i soggetti obbligati dovranno procedere al pagamento, anche in forma rateizzata, dell'importo determinato in sede di transazione, entro 60 giorni dalla stipula di quest'ultima, e detto importo dovrà essere almeno pari al 20% dell'accisa e dell'IVA ad essa afferente.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 6.12.2016 n. 136812 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.12.2016 - "Introdotta la rateizzazione del debito d’imposta nel sistema delle accise" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego