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16/04/2018 Riscossione - Non sempre č possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
16/04/2018 INPS APE volontario – Disponibile la domanda on line S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST č sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
18/04/2018 Dichiarazione precompilata – Dubbi sulle CU comunicate dall’INPS S.M.Perego
18/04/2018 INPS - Certificazione Unica NON DISPONIBILE per i CAF S.M.Perego
18/04/2018 Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false S.M.Perego
18/04/2018 Disponibili nuovi software di compilazione e controllo per la Comunicazione periodica Iva S.M.Perego
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Titolo: Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise   Data : 09/12/2016
Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise
La nota Agenzia delle Dogane, pubblicata il 7.12.2016, esamina le modifiche introdotte in materia di accise dal DL 22.10.2016 n. 193 convertito.
Nello specifico, l'art. 4-ter del decreto apporta modifiche al DLgs. 504/95, disponendo, fra l'altro, l'introduzione, nel sistema delle accise, dell'istituto della rateizzazione del debito d'imposta, che consente ai titolari del deposito fiscale di prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, in condizioni di difficoltà economica, di richiedere la rateizzazione del proprio debito d'imposta entro la scadenza del termine di pagamento. Si demanda ad un successivo decreto del MEF la definizione delle modalità e condizioni operative.
Fra le altre novità, si evidenzia il riordino del regime autorizzatorio dei depositi fiscali nel settore dei prodotti alcolici. Si prevedono, infatti, procedure di rilascio dell'autorizzazione modulate in ragione della configurazione impiantistica e delle esigenze di tutela fiscale, tenendo conto delle distinte attività di produzione o di mero stoccaggio dei prodotti. In particolare, si chiarisce che il deposito fiscale può essere autorizzato anche per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa laddove, oltre al requisito della funzionalità degli impianti, l'autorizzazione è subordinata anche alla presenza di adeguate esigenze economiche.
Infine, l'art. 5-bis del DL 193/2016 prevede che l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire mediante transazione, entro il 30.9.2017, le liti fiscali pendenti al 3.12.2016 e aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, a condizione che le imposte oggetto del contenzioso si riferiscano a fatti verificatisi anteriormente all'1.4.2010. Al fine di estinguere la pretesa tributaria, in tal caso, i soggetti obbligati dovranno procedere al pagamento, anche in forma rateizzata, dell'importo determinato in sede di transazione, entro 60 giorni dalla stipula di quest'ultima, e detto importo dovrà essere almeno pari al 20% dell'accisa e dell'IVA ad essa afferente.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 6.12.2016 n. 136812 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.12.2016 - "Introdotta la rateizzazione del debito d’imposta nel sistema delle accise" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego