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22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
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21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
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Titolo: Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise   Data : 09/12/2016
Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise
La nota Agenzia delle Dogane, pubblicata il 7.12.2016, esamina le modifiche introdotte in materia di accise dal DL 22.10.2016 n. 193 convertito.
Nello specifico, l'art. 4-ter del decreto apporta modifiche al DLgs. 504/95, disponendo, fra l'altro, l'introduzione, nel sistema delle accise, dell'istituto della rateizzazione del debito d'imposta, che consente ai titolari del deposito fiscale di prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, in condizioni di difficoltà economica, di richiedere la rateizzazione del proprio debito d'imposta entro la scadenza del termine di pagamento. Si demanda ad un successivo decreto del MEF la definizione delle modalità e condizioni operative.
Fra le altre novità, si evidenzia il riordino del regime autorizzatorio dei depositi fiscali nel settore dei prodotti alcolici. Si prevedono, infatti, procedure di rilascio dell'autorizzazione modulate in ragione della configurazione impiantistica e delle esigenze di tutela fiscale, tenendo conto delle distinte attività di produzione o di mero stoccaggio dei prodotti. In particolare, si chiarisce che il deposito fiscale può essere autorizzato anche per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa laddove, oltre al requisito della funzionalità degli impianti, l'autorizzazione è subordinata anche alla presenza di adeguate esigenze economiche.
Infine, l'art. 5-bis del DL 193/2016 prevede che l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire mediante transazione, entro il 30.9.2017, le liti fiscali pendenti al 3.12.2016 e aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, a condizione che le imposte oggetto del contenzioso si riferiscano a fatti verificatisi anteriormente all'1.4.2010. Al fine di estinguere la pretesa tributaria, in tal caso, i soggetti obbligati dovranno procedere al pagamento, anche in forma rateizzata, dell'importo determinato in sede di transazione, entro 60 giorni dalla stipula di quest'ultima, e detto importo dovrà essere almeno pari al 20% dell'accisa e dell'IVA ad essa afferente.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 6.12.2016 n. 136812 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.12.2016 - "Introdotta la rateizzazione del debito d’imposta nel sistema delle accise" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego