| Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale
Con la modifica operata dal co. 14 dell'art. 1 della L. 208/2015 ai co. 639 e 669 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, a partire dall'1.1.2016 sono escluse da imposizione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
A tal proposito, il Min. Economia e Finanze, nella news 30.5.2016, ha precisato che, dall'anno 2016, la TASI non è dovuta:
- sia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;
- sia per quella destinata ad abitazione principale dall'occupante. In questo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell'anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del Comune, nella misura del 90%.
Fonte: News Min. Economia e Finanze 30.5.2016 - Risposte Min. Economia e Finanze 3.6.2014 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.12.2016 - "Niente TASI per il conduttore se l’immobile è abitazione principale" - Zeni |