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10/01/2018 INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
10/01/2018 Gli ISA Indici sintetici di affidabilità fiscale rinviati per tutti S.M.Perego
10/01/2018 Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA S.M.Perego
10/01/2018 Nuovo programma per i contributi ENASARCO S.M.Perego
16/01/2018 Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018 S.M.Perego
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Records 1971 to 1980 of 2397
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Titolo: Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale   Data : 09/12/2016
Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale
Con la modifica operata dal co. 14 dell'art. 1 della L. 208/2015 ai co. 639 e 669 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, a partire dall'1.1.2016 sono escluse da imposizione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
A tal proposito, il Min. Economia e Finanze, nella news 30.5.2016, ha precisato che, dall'anno 2016, la TASI non è dovuta:
- sia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;
- sia per quella destinata ad abitazione principale dall'occupante. In questo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell'anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del Comune, nella misura del 90%.
Fonte: News Min. Economia e Finanze 30.5.2016 - Risposte Min. Economia e Finanze 3.6.2014 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.12.2016 - "Niente TASI per il conduttore se l’immobile è abitazione principale" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego