Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato   Data : 09/12/2016
Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato
Con la ris. 7.12.2016 n. 113, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, da parte degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti.
Si ricorda, infatti, che, a norma dell'art. 1 co. 778 della L. 208/2015, dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo DPR, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Per tali finalità è stata autorizzata la spesa di 10 milioni annui.
Le modalità di attuazione delle citate norme sono state dettate dal DM del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, datato 15.7.2016. 
La ris. 113/2016 rammenta, in proposito, che in base alle norme attuative, i crediti sono utilizzabili in compensazione, per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato, a partire dal 5° giorno successivo alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione, dei dati dei crediti ammessi alla procedura di compensazione. Infine, i crediti possono essere utilizzati in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, nei limiti dell'importo comunicato dalla piattaforma, pena lo scarto del modello F24.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 7.12.2016 n. 113 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.12.2016 - "Per gli avvocati che compensano i debiti fiscali c’è il codice tributo" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego