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25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato   Data : 09/12/2016
Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato
Con la ris. 7.12.2016 n. 113, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, da parte degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti.
Si ricorda, infatti, che, a norma dell'art. 1 co. 778 della L. 208/2015, dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo DPR, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Per tali finalità è stata autorizzata la spesa di 10 milioni annui.
Le modalità di attuazione delle citate norme sono state dettate dal DM del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, datato 15.7.2016. 
La ris. 113/2016 rammenta, in proposito, che in base alle norme attuative, i crediti sono utilizzabili in compensazione, per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato, a partire dal 5° giorno successivo alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione, dei dati dei crediti ammessi alla procedura di compensazione. Infine, i crediti possono essere utilizzati in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, nei limiti dell'importo comunicato dalla piattaforma, pena lo scarto del modello F24.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 7.12.2016 n. 113 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.12.2016 - "Per gli avvocati che compensano i debiti fiscali c’è il codice tributo" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego