Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
17/07/2018 Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017 S.M.Perego
17/07/2018 Comunicazione invio dati fatture – Ennesima bufala S.M.Perego
18/07/2018 La Cassazione limita i termini di accertamento S.M.Perego
20/07/2018 Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018 S.M.Perego
20/07/2018 Autotrasportatori Al via le correttive nei termini S.M.Perego
20/07/2018 Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltà e privi di qualsiasi informazione S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
30/07/2018 Fatture elettroniche reperibili solo se si conosce in fornitore S.M.Perego

Records 2121 to 2130 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato   Data : 09/12/2016
Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato
Con la ris. 7.12.2016 n. 113, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, da parte degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti.
Si ricorda, infatti, che, a norma dell'art. 1 co. 778 della L. 208/2015, dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo DPR, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Per tali finalità è stata autorizzata la spesa di 10 milioni annui.
Le modalità di attuazione delle citate norme sono state dettate dal DM del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, datato 15.7.2016. 
La ris. 113/2016 rammenta, in proposito, che in base alle norme attuative, i crediti sono utilizzabili in compensazione, per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato, a partire dal 5° giorno successivo alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione, dei dati dei crediti ammessi alla procedura di compensazione. Infine, i crediti possono essere utilizzati in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, nei limiti dell'importo comunicato dalla piattaforma, pena lo scarto del modello F24.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 7.12.2016 n. 113 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.12.2016 - "Per gli avvocati che compensano i debiti fiscali c’è il codice tributo" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego