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17/06/2016 Solo al CAF la richiesta della documentazione sui controlli formali S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego

Records 1041 to 1050 of 2397
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Titolo: I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E   Data : 09/12/2016
I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E
La questione affrontata dalla C.T. Prov. di Treviso riguarda il corretto accatastamento di un immobile adibito ad uso "posto di manutenzione" a servizio esclusivo dell'attività autostradale ed il conseguente assoggettamento all'ICI. La parte ricorrente, tra i vari motivi, ha precisato che in base alla convenzione sottoscritta con l'ANAS, tale fabbricato risulta vincolato, nella sua destinazione d'uso, ad esclusivo servizio dell'autostrada, essendo impedito ogni altro utilizzo.
Secondo i giudici il fabbricato, essendo parte integrante della rete autostradale in quanto strumentale alle specifiche esigenze di sicurezza connesse all'erogazione del servizio autostradale di pubblico interesse, manca di autonomia funzionale e reddituale e deve essere classato in una delle categorie catastali del gruppo E.
Di conseguenza, non deve scontare né l'ICI né l'IMU in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 7 co. 1 lett. b) DLgs 30.12.92 n. 504 e nell'art. 9 co. 8 DLgs 23/2011, secondo cui i fabbricati classificati e classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 sono esenti.
Fonte: C.T. Prov. Treviso 16.11.2016 n. 515/1/16) - Il Quotidiano del Commercialista del 9.12.2016 - "Nel gruppo “E” i fabbricati per la manutenzione delle autostrade" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego