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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E   Data : 09/12/2016
I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E
La questione affrontata dalla C.T. Prov. di Treviso riguarda il corretto accatastamento di un immobile adibito ad uso "posto di manutenzione" a servizio esclusivo dell'attività autostradale ed il conseguente assoggettamento all'ICI. La parte ricorrente, tra i vari motivi, ha precisato che in base alla convenzione sottoscritta con l'ANAS, tale fabbricato risulta vincolato, nella sua destinazione d'uso, ad esclusivo servizio dell'autostrada, essendo impedito ogni altro utilizzo.
Secondo i giudici il fabbricato, essendo parte integrante della rete autostradale in quanto strumentale alle specifiche esigenze di sicurezza connesse all'erogazione del servizio autostradale di pubblico interesse, manca di autonomia funzionale e reddituale e deve essere classato in una delle categorie catastali del gruppo E.
Di conseguenza, non deve scontare né l'ICI né l'IMU in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 7 co. 1 lett. b) DLgs 30.12.92 n. 504 e nell'art. 9 co. 8 DLgs 23/2011, secondo cui i fabbricati classificati e classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 sono esenti.
Fonte: C.T. Prov. Treviso 16.11.2016 n. 515/1/16) - Il Quotidiano del Commercialista del 9.12.2016 - "Nel gruppo “E” i fabbricati per la manutenzione delle autostrade" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego