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Data Titolo Sezione Autore
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
06/02/2018 Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
27/07/2016 Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego
27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
13/06/2017 Scade il 30 giugno il termine per installare i contabilizzatori di calore S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
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Titolo: I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E   Data : 09/12/2016
I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E
La questione affrontata dalla C.T. Prov. di Treviso riguarda il corretto accatastamento di un immobile adibito ad uso "posto di manutenzione" a servizio esclusivo dell'attività autostradale ed il conseguente assoggettamento all'ICI. La parte ricorrente, tra i vari motivi, ha precisato che in base alla convenzione sottoscritta con l'ANAS, tale fabbricato risulta vincolato, nella sua destinazione d'uso, ad esclusivo servizio dell'autostrada, essendo impedito ogni altro utilizzo.
Secondo i giudici il fabbricato, essendo parte integrante della rete autostradale in quanto strumentale alle specifiche esigenze di sicurezza connesse all'erogazione del servizio autostradale di pubblico interesse, manca di autonomia funzionale e reddituale e deve essere classato in una delle categorie catastali del gruppo E.
Di conseguenza, non deve scontare né l'ICI né l'IMU in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 7 co. 1 lett. b) DLgs 30.12.92 n. 504 e nell'art. 9 co. 8 DLgs 23/2011, secondo cui i fabbricati classificati e classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 sono esenti.
Fonte: C.T. Prov. Treviso 16.11.2016 n. 515/1/16) - Il Quotidiano del Commercialista del 9.12.2016 - "Nel gruppo “E” i fabbricati per la manutenzione delle autostrade" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego