Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
04/07/2019 Dal 1° luglio è attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego

Records 2351 to 2360 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E   Data : 09/12/2016
I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E
La questione affrontata dalla C.T. Prov. di Treviso riguarda il corretto accatastamento di un immobile adibito ad uso "posto di manutenzione" a servizio esclusivo dell'attività autostradale ed il conseguente assoggettamento all'ICI. La parte ricorrente, tra i vari motivi, ha precisato che in base alla convenzione sottoscritta con l'ANAS, tale fabbricato risulta vincolato, nella sua destinazione d'uso, ad esclusivo servizio dell'autostrada, essendo impedito ogni altro utilizzo.
Secondo i giudici il fabbricato, essendo parte integrante della rete autostradale in quanto strumentale alle specifiche esigenze di sicurezza connesse all'erogazione del servizio autostradale di pubblico interesse, manca di autonomia funzionale e reddituale e deve essere classato in una delle categorie catastali del gruppo E.
Di conseguenza, non deve scontare né l'ICI né l'IMU in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 7 co. 1 lett. b) DLgs 30.12.92 n. 504 e nell'art. 9 co. 8 DLgs 23/2011, secondo cui i fabbricati classificati e classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 sono esenti.
Fonte: C.T. Prov. Treviso 16.11.2016 n. 515/1/16) - Il Quotidiano del Commercialista del 9.12.2016 - "Nel gruppo “E” i fabbricati per la manutenzione delle autostrade" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego