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29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

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Titolo: I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E   Data : 09/12/2016
I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E
La questione affrontata dalla C.T. Prov. di Treviso riguarda il corretto accatastamento di un immobile adibito ad uso "posto di manutenzione" a servizio esclusivo dell'attività autostradale ed il conseguente assoggettamento all'ICI. La parte ricorrente, tra i vari motivi, ha precisato che in base alla convenzione sottoscritta con l'ANAS, tale fabbricato risulta vincolato, nella sua destinazione d'uso, ad esclusivo servizio dell'autostrada, essendo impedito ogni altro utilizzo.
Secondo i giudici il fabbricato, essendo parte integrante della rete autostradale in quanto strumentale alle specifiche esigenze di sicurezza connesse all'erogazione del servizio autostradale di pubblico interesse, manca di autonomia funzionale e reddituale e deve essere classato in una delle categorie catastali del gruppo E.
Di conseguenza, non deve scontare né l'ICI né l'IMU in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 7 co. 1 lett. b) DLgs 30.12.92 n. 504 e nell'art. 9 co. 8 DLgs 23/2011, secondo cui i fabbricati classificati e classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 sono esenti.
Fonte: C.T. Prov. Treviso 16.11.2016 n. 515/1/16) - Il Quotidiano del Commercialista del 9.12.2016 - "Nel gruppo “E” i fabbricati per la manutenzione delle autostrade" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego