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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: La "tonnage tax" si rinnova tacitamente   Data : 12/12/2016
La "tonnage tax" si rinnova tacitamente
L'art. 6 del DLgs. 221/2016 stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta 2017 (per i soggetti c.d "solari"), allo scadere del decennio, l'opzione per il regime della c.d. "tonnage tax" si rinnova tacitamente per altri dieci anni. Nel caso non si intenda rinnovarla, è necessario, al termine di ciascun decennio, revocarla secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione, ossia in sede di dichiarazione dei redditi nel modello UNICO.
In aggiunta, l'art. 6 in commento stabilisce che, per l'esercizio delle opzioni che sono comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito in materia di "remissione in bonis" dall'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.
Con il successivo art. 7 del DLgs. 221/2016, infine, viene disposto che l'opzione per il regime della c.d. "tonnage tax" di cui all'art. 155 co. 1 del TUIR non è efficace per le "navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario".
Fonte: Artt. 6 e 7 DLgs. 29.10.2016 n. 221 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2016 - "L’opzione per la tonnage tax si rinnova tacitamente per dieci anni" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego