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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: La "tonnage tax" si rinnova tacitamente   Data : 12/12/2016
La "tonnage tax" si rinnova tacitamente
L'art. 6 del DLgs. 221/2016 stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta 2017 (per i soggetti c.d "solari"), allo scadere del decennio, l'opzione per il regime della c.d. "tonnage tax" si rinnova tacitamente per altri dieci anni. Nel caso non si intenda rinnovarla, è necessario, al termine di ciascun decennio, revocarla secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione, ossia in sede di dichiarazione dei redditi nel modello UNICO.
In aggiunta, l'art. 6 in commento stabilisce che, per l'esercizio delle opzioni che sono comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito in materia di "remissione in bonis" dall'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.
Con il successivo art. 7 del DLgs. 221/2016, infine, viene disposto che l'opzione per il regime della c.d. "tonnage tax" di cui all'art. 155 co. 1 del TUIR non è efficace per le "navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario".
Fonte: Artt. 6 e 7 DLgs. 29.10.2016 n. 221 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2016 - "L’opzione per la tonnage tax si rinnova tacitamente per dieci anni" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego