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11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: La "tonnage tax" si rinnova tacitamente   Data : 12/12/2016
La "tonnage tax" si rinnova tacitamente
L'art. 6 del DLgs. 221/2016 stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta 2017 (per i soggetti c.d "solari"), allo scadere del decennio, l'opzione per il regime della c.d. "tonnage tax" si rinnova tacitamente per altri dieci anni. Nel caso non si intenda rinnovarla, è necessario, al termine di ciascun decennio, revocarla secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione, ossia in sede di dichiarazione dei redditi nel modello UNICO.
In aggiunta, l'art. 6 in commento stabilisce che, per l'esercizio delle opzioni che sono comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito in materia di "remissione in bonis" dall'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.
Con il successivo art. 7 del DLgs. 221/2016, infine, viene disposto che l'opzione per il regime della c.d. "tonnage tax" di cui all'art. 155 co. 1 del TUIR non è efficace per le "navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario".
Fonte: Artt. 6 e 7 DLgs. 29.10.2016 n. 221 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2016 - "L’opzione per la tonnage tax si rinnova tacitamente per dieci anni" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego