Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
22/02/2016 Al via il nuovo DOCFA per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego

Records 731 to 740 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La "tonnage tax" si rinnova tacitamente   Data : 12/12/2016
La "tonnage tax" si rinnova tacitamente
L'art. 6 del DLgs. 221/2016 stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta 2017 (per i soggetti c.d "solari"), allo scadere del decennio, l'opzione per il regime della c.d. "tonnage tax" si rinnova tacitamente per altri dieci anni. Nel caso non si intenda rinnovarla, è necessario, al termine di ciascun decennio, revocarla secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione, ossia in sede di dichiarazione dei redditi nel modello UNICO.
In aggiunta, l'art. 6 in commento stabilisce che, per l'esercizio delle opzioni che sono comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito in materia di "remissione in bonis" dall'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.
Con il successivo art. 7 del DLgs. 221/2016, infine, viene disposto che l'opzione per il regime della c.d. "tonnage tax" di cui all'art. 155 co. 1 del TUIR non è efficace per le "navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario".
Fonte: Artt. 6 e 7 DLgs. 29.10.2016 n. 221 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2016 - "L’opzione per la tonnage tax si rinnova tacitamente per dieci anni" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego