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23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Saldo IMU e TASI 2016 - Risposte del MEF   Data : 12/12/2016
Saldo IMU e TASI 2016 -  Risposte del MEF
Con un documento del 2.12.2016, il Dipartimento delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in tema di aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU e TASI per l'anno 2016.
In particolare, il versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2016 deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune per l'anno 2016 a condizione che:
- l'atto sia stato adottato entro il 30.4.2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia);
- l'atto sia stato pubblicato sul sito Internet del MEF (www.finanze.it) entro il 28.10.2016.
In caso di ritardi, anche di un solo giorno, si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2015.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato, inoltre, che:
- l'aliquota fissata per le singole fattispecie impositive non deve, a seguito del blocco dei tributi per l'anno 2016, essere superiore di quella stabilita per l'anno 2015 (la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per gli enti locali in dissesto o predissesto);
- nel caso in cui un Comune abbia deliberato per talune fattispecie un'aliquota superiore a quella prevista per l'anno 2015 e per altre un'aliquota inferiore, la sospensione dell'efficacia della delibera opera limitatamente alla parte in cui sono disposti detti aumenti, mentre rimangono salve le restanti parti della delibera che recano una diminuzione o una conferma delle stesse rispetto all'anno antecedente.
Secondo le indicazioni delle Finanze, quindi, i contribuenti sono liberi di disapplicare le decisioni locali adottate in violazione delle norme di riferimento.
Così, per esempio, se il Comune ha aumentato una delle aliquote IMU, il proprietario di immobili è legittimato ad applicare l'aliquota dell'anno precedente, ignorando la delibera dell'ente.
Fonte: Risposte Min. Economia e Finanze 2.12.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego