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Data Titolo Sezione Autore
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Saldo IMU e TASI 2016 - Risposte del MEF   Data : 12/12/2016
Saldo IMU e TASI 2016 -  Risposte del MEF
Con un documento del 2.12.2016, il Dipartimento delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in tema di aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU e TASI per l'anno 2016.
In particolare, il versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2016 deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune per l'anno 2016 a condizione che:
- l'atto sia stato adottato entro il 30.4.2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia);
- l'atto sia stato pubblicato sul sito Internet del MEF (www.finanze.it) entro il 28.10.2016.
In caso di ritardi, anche di un solo giorno, si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2015.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato, inoltre, che:
- l'aliquota fissata per le singole fattispecie impositive non deve, a seguito del blocco dei tributi per l'anno 2016, essere superiore di quella stabilita per l'anno 2015 (la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per gli enti locali in dissesto o predissesto);
- nel caso in cui un Comune abbia deliberato per talune fattispecie un'aliquota superiore a quella prevista per l'anno 2015 e per altre un'aliquota inferiore, la sospensione dell'efficacia della delibera opera limitatamente alla parte in cui sono disposti detti aumenti, mentre rimangono salve le restanti parti della delibera che recano una diminuzione o una conferma delle stesse rispetto all'anno antecedente.
Secondo le indicazioni delle Finanze, quindi, i contribuenti sono liberi di disapplicare le decisioni locali adottate in violazione delle norme di riferimento.
Così, per esempio, se il Comune ha aumentato una delle aliquote IMU, il proprietario di immobili è legittimato ad applicare l'aliquota dell'anno precedente, ignorando la delibera dell'ente.
Fonte: Risposte Min. Economia e Finanze 2.12.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego