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Data Titolo Sezione Autore
24/03/2016 Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali S.M.Perego
24/03/2016 Circolare INPS sulle modalità di rilascio della CU 2016 S.M.Perego
01/04/2016 Modificato il quadro LM e le istruzioni di UNICO 2016 PF S.M.Perego
25/03/2016 Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV S.M.Perego
12/04/2016 Agli agricoltori sconto INAIL del 20% S.M.Perego
29/03/2016 Disponibili i codici tributo per l’F24 per la dichiarazione di successione S.M.Perego
30/03/2016 Anche l’Unico PF diventa Precompilato S.M.Perego
30/03/2016 INPS – Disponibili le istruzioni per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
30/03/2016 Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale - Circ. INPS S.M.Perego
30/03/2016 Accertamenti ai CAF da parte del Garante della privacy nel 2016 S.M.Perego

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Titolo: Saldo IMU e TASI 2016 - Risposte del MEF   Data : 12/12/2016
Saldo IMU e TASI 2016 -  Risposte del MEF
Con un documento del 2.12.2016, il Dipartimento delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in tema di aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU e TASI per l'anno 2016.
In particolare, il versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2016 deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune per l'anno 2016 a condizione che:
- l'atto sia stato adottato entro il 30.4.2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia);
- l'atto sia stato pubblicato sul sito Internet del MEF (www.finanze.it) entro il 28.10.2016.
In caso di ritardi, anche di un solo giorno, si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2015.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato, inoltre, che:
- l'aliquota fissata per le singole fattispecie impositive non deve, a seguito del blocco dei tributi per l'anno 2016, essere superiore di quella stabilita per l'anno 2015 (la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per gli enti locali in dissesto o predissesto);
- nel caso in cui un Comune abbia deliberato per talune fattispecie un'aliquota superiore a quella prevista per l'anno 2015 e per altre un'aliquota inferiore, la sospensione dell'efficacia della delibera opera limitatamente alla parte in cui sono disposti detti aumenti, mentre rimangono salve le restanti parti della delibera che recano una diminuzione o una conferma delle stesse rispetto all'anno antecedente.
Secondo le indicazioni delle Finanze, quindi, i contribuenti sono liberi di disapplicare le decisioni locali adottate in violazione delle norme di riferimento.
Così, per esempio, se il Comune ha aumentato una delle aliquote IMU, il proprietario di immobili è legittimato ad applicare l'aliquota dell'anno precedente, ignorando la delibera dell'ente.
Fonte: Risposte Min. Economia e Finanze 2.12.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego