Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Corrispettivi elettronici - Tutto pronto - Si parte il 1° luglio senza proroghe S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
29/01/2009 Credito d'imposta aree svantaggiate news S.M.Perego
01/03/2019 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
12/09/2018 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego
02/05/2018 Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo S.M.Perego

Records 411 to 420 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Saldo IMU e TASI 2016 - Risposte del MEF   Data : 12/12/2016
Saldo IMU e TASI 2016 -  Risposte del MEF
Con un documento del 2.12.2016, il Dipartimento delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in tema di aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU e TASI per l'anno 2016.
In particolare, il versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2016 deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune per l'anno 2016 a condizione che:
- l'atto sia stato adottato entro il 30.4.2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia);
- l'atto sia stato pubblicato sul sito Internet del MEF (www.finanze.it) entro il 28.10.2016.
In caso di ritardi, anche di un solo giorno, si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2015.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato, inoltre, che:
- l'aliquota fissata per le singole fattispecie impositive non deve, a seguito del blocco dei tributi per l'anno 2016, essere superiore di quella stabilita per l'anno 2015 (la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per gli enti locali in dissesto o predissesto);
- nel caso in cui un Comune abbia deliberato per talune fattispecie un'aliquota superiore a quella prevista per l'anno 2015 e per altre un'aliquota inferiore, la sospensione dell'efficacia della delibera opera limitatamente alla parte in cui sono disposti detti aumenti, mentre rimangono salve le restanti parti della delibera che recano una diminuzione o una conferma delle stesse rispetto all'anno antecedente.
Secondo le indicazioni delle Finanze, quindi, i contribuenti sono liberi di disapplicare le decisioni locali adottate in violazione delle norme di riferimento.
Così, per esempio, se il Comune ha aumentato una delle aliquote IMU, il proprietario di immobili è legittimato ad applicare l'aliquota dell'anno precedente, ignorando la delibera dell'ente.
Fonte: Risposte Min. Economia e Finanze 2.12.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego