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Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
15/02/2016 730 Precompilato comunque soggetto a verifica S.M.Perego
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
16/02/2016 Nuovo software per l’invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
16/02/2016 Approvate le specifiche tecniche per gli Studi di Settore 2015 S.M.Perego
16/02/2016 Il super ammortamento del 40% in Unico 2016 S.M.Perego
23/02/2016 Sanzioni ridotte di un terzo con alcuni dubbi applicativi S.M.Perego
17/02/2016 L’Antiriciclaggio esce dal penale S.M.Perego

Records 151 to 160 of 2397
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Titolo: Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012   Data : 12/12/2016
Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012
Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015), l'accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
In virtù di ciò, entro il 31.12.2016 devono essere notificati gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all'annualità 2011 modello UNICO 2012 (2010 modello UNICO 2011 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione).
Va specificato che, dal periodo d'imposta 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017), i menzionati termini sono stati modificati dalla L. 208/2015: la decadenza coinciderà con il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, settimo anno se si tratta di dichiarazione omessa.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.12.2016 - "Modello UNICO 2012 in soffitta a fine anno" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego