Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012   Data : 12/12/2016
Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012
Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015), l'accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
In virtù di ciò, entro il 31.12.2016 devono essere notificati gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all'annualità 2011 modello UNICO 2012 (2010 modello UNICO 2011 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione).
Va specificato che, dal periodo d'imposta 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017), i menzionati termini sono stati modificati dalla L. 208/2015: la decadenza coinciderà con il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, settimo anno se si tratta di dichiarazione omessa.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.12.2016 - "Modello UNICO 2012 in soffitta a fine anno" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego