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10/01/2018 Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili S.M.Perego
10/01/2018 INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
10/01/2018 Gli ISA Indici sintetici di affidabilità fiscale rinviati per tutti S.M.Perego
10/01/2018 Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA S.M.Perego
10/01/2018 Nuovo programma per i contributi ENASARCO S.M.Perego
16/01/2018 Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018 S.M.Perego
16/01/2018 Le locazioni brevi trovano spazio nel mod. 770/2018 S.M.Perego
16/01/2018 On-line il Mod. 730/2018 S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
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Titolo: Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012   Data : 12/12/2016
Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012
Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015), l'accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
In virtù di ciò, entro il 31.12.2016 devono essere notificati gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all'annualità 2011 modello UNICO 2012 (2010 modello UNICO 2011 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione).
Va specificato che, dal periodo d'imposta 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017), i menzionati termini sono stati modificati dalla L. 208/2015: la decadenza coinciderà con il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, settimo anno se si tratta di dichiarazione omessa.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.12.2016 - "Modello UNICO 2012 in soffitta a fine anno" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego