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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
15/10/2015 La seconda rata degli acconti 2015 alla verifica S.M.Perego
25/11/2016 La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
22/09/2015 La suddivisione dei costi nel quadro RE e nel quadro G degli studi di settore S.M.Perego
12/11/2015 La superficie catastale rileva per il calcoli delle imposte S.M.Perego
21/04/2017 La Suprema Corte interviene nel rapporto tra amministratori e società S.M.Perego

Records 1391 to 1400 of 2397
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Titolo: Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016   Data : 13/12/2016
Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016
Il 14.12.2016 spirano i novanta giorni che il legislatore concede al sostituto di imposta per evitare la penale rilevanza dell'omessa presentazione del modello 770 (art. 5 co. 1-bis e co. 2 del DLgs. 74/2000).
Il 29.12.2016 è, invece, il termine previsto per l'integrazione del reato di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 5 co. 1 e co. 2 del DLgs. 74/2000).
In entrambi i casi è prevista una soglia di punibilità pari a 50.000,00 euro (rispettivamente riferibile alle ritenute non versate o all'imposta evasa).
Inoltre, è applicabile la causa di non punibilità dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, a fronte del pagamento integrale e "spontaneo" del debito (con interessi e sanzioni) connesso alla presentazione della dichiarazione omessa entro il termine previsto per il periodo di imposta successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Scatta il reato di omessa dichiarazione per i sostituti d’imposta" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego